Il Regolamento Europeo sui Prodotti Biocidi (UE) n. 528/2012 è stato approvato dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 2012 con lo scopo di armonizzare il mercato dei biocidi a livello dell’Unione e di semplificare l’approvazione delle sostanze attive e l’autorizzazione dei prodotti biocidi stessi. (scopri di più)
Fino a pochi mesi fa, tuttavia, non esisteva a livello nazionale una disciplina che regolamentasse la gestione delle inadempienze rispetto a quanto prescritto dal suddetto regolamento. In data 29 novembre 2021 è stata finalmente introdotta la disciplina sanzionatoria prevista in caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti a livello comunitario in materia di biocidi: il decreto n. 179/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, riporta infatti le misure adottate in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di prodotti biocidi e Presidi Medico Chirurgici. Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre 2021 (a distanza di circa 10 anni dall’introduzione del Regolamento sui Biocidi) e individua nel Ministero della Salute l’autorità competente per l’applicazione dello stesso.
Quali sono le nuove sanzioni?
Il decreto prevede sanzioni di varia entità e natura, dall’amministrativo fino anche al penale, in base alle diverse violazioni del Regolamento sui prodotti biocidi, che riguardano non solo la loro produzione, sperimentazione e messa in commercio, ma anche la corretta etichettatura, pubblicità e informazione ai consumatori. Tali sanzioni sono estese anche agli utilizzatori professionali e industriali che impieghino un prodotto non autorizzato o usino lo stesso in modo non conforme all’autorizzazione (per approfondire).
Sono, a titolo di esempio, previste sanzioni:
- per chiunque immetta sul mercato, o impieghi, un prodotto biocida non autorizzato ai sensi del regolamento o autorizzato in violazione delle prescrizioni (arresto fino a tre mesi e ammenda da 1.000,00€ a 10.000,00€, art. 3 del Dlgs);
- per chiunque violi le disposizioni per l’autorizzazione semplificata di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento o le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato, di cui all’articolo 56 del regolamento (ammenda da 1.000,00€ a 10.000,00€, art. 4 e 6 Dlgs n. 179/2021). (per approfondire)
L’introduzione della disciplina sanzionatoria evidenzia ancora una volta quanto sia importante essenziale assicurarsi di scegliere un disinfettante conforme alla normativa, che sia stato sottoposto al processo di valutazione imposto dal regolamento biocidi e verificare che il fornitore sia presente nell’elenco dell’Art. 95 del BPR, nel quale vengono elencati i fornitori autorizzati delle diverse sostanze attive e viene specificato il tipo di prodotto a cui l’autorizzazione si riferisce.